Art. 6.

      1. All'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quinto periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono dialogare con i promotori, assicurando la parità di trattamento degli stessi, non fornendo, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni promotori rispetto ad altri e possono chiedere, ove necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate e dei documenti tecnici e contrattuali proposti. I promotori che ne fanno richiesta devono essere sentiti. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dai promotori partecipanti senza l'accordo di questi ultimi»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Le proposte ritenute non di pubblico interesse sono rigettate con provvedimento motivato con riferimento ai criteri di cui al comma 1.
      1-ter. Ove l'amministrazione aggiudicatrice ritardi la pronuncia oltre i termini previsti dal comma 1, sono dovuti al

 

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promotore o ai promotori, anche in caso di rifiuto delle proposte, interessi in misura legale sull'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, purché congrue e documentate e comunque non superiori al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.
      1-quater. Qualora sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater, e sia stata presentata una sola proposta ovvero, a seguito dell'esame comparativo tra tutte le proposte presentate, sia ritenuta di pubblico interesse una sola proposta, si procede ai sensi dell'articolo 155. Il promotore prescelto deve prestare, nel termine assegnato, la cauzione prevista dall'articolo 75, e una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione dell'intervento.
      1-quinquies. Qualora sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater, e a seguito dell'esame comparativo tra tutte le proposte presentate tempestivamente per lo stesso intervento sia ritenuta di pubblico interesse più di una proposta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente i promotori a presentare entro un termine non inferiore a quarantacinque giorni eventuali proposte migliorative della proposta presentata, corredate da una nuova asseverazione del piano economico-finanziario aggiornato, dalla cauzione prevista dall'articolo 75 e da una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro e aggiudicano la concessione all'offerta economicamente più vantaggiosa, prescelta sulla base dei criteri indicati ai sensi dell'articolo 83 nell'invito medesimo.
      1-sexies. Qualora non sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater, e siano state presentate più proposte, le stazioni appaltanti valutano comparativamente le proposte pervenute, individuano quale promotore il proponente della proposta migliore e procedono ai sensi dell'articolo 155. Si procede altresì ai sensi del medesimo articolo 155 anche se è stata presentata una sola proposta purché sia ritenuta di interesse pubblico. Il promotore prescelto deve prestare,
 

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nel termine assegnato, la cauzione prevista dall'articolo 75, e una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione dell'intervento.
      1-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano il promotore della proposta dichiarata di pubblico interesse o i promotori delle proposte dichiarate di pubblico interesse ad attestare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici. I requisiti possono essere conseguiti anche associando o consorziando altri soggetti. La dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata, nel caso di cui al comma 1-quinquies, unitamente alle proposte migliorative finali e nei casi di cui ai commi 1-quater e 1-sexies, nel termine assegnato per la presentazione della cauzione».